Legge 626/1975
Art. 11 — Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitan…
Art. 11. Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato B alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono maturare nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata la permanenza complessiva minima di 10 anni alla data del 1 gennaio immediatamente successiva a quella di determinazione delle aliquote stesse. La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati gia' compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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