Legge 191/1975
Art. 33 — Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in r…
Art. 33. Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non piu' di due anni e' riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente. I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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