Legge 191/1975
Art. 23 — L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente e' consent…
Art. 23. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non e' applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perche' dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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