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Legge 191/1975

Art. 20 — Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizi…

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/20parte di Legge 191/1975
Art. 20. Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano: a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta'; b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta'; c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati; d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato. Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.

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