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Legge 191/1975

Art. 16 — Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in …

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/16parte di Legge 191/1975
Art. 16. Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Inoltre delibera: a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti; b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva: 1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6; 2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda; c) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito. Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

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