Open·Parlamento
HomeNormeLegge 191/1975Art. 13
Legge 191/1975

Art. 13 — Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1 gennaio e t…

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/13parte di Legge 191/1975
Art. 13. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14. I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo. I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale. Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 191/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.