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Legge 191/1975

Art. 1 — La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/1parte di Legge 191/1975
Art. 1. La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto. Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva e' stabilita in 18 mesi.

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