Legge 191/1975
Art. 1 — La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto
Art. 1. La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici; per la Marina di mesi diciotto. Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva e' stabilita in 18 mesi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 1.
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