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Legge 152/1975

Art. 5 — E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, fac…

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/5parte di Legge 152/1975
Art. 5. E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

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