Legge 152/1975
Art. 31 — I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'artic…
Art. 31. I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilita' dell'imputato.
↑ Tutti gli articoli di Legge 152/1975 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.