Legge 152/1975
Art. 29 — Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo…
Art. 29. Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalita' previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.
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