Legge 152/1975
Art. 21 — All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n
Art. 21. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto il seguente comma: "Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 21.
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