Legge 152/1975
Art. 19 — Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n
Art. 19. Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 19.
Modifica · 1
- L. 327/08 — Norme in materia di misure di prevenzione personali.autoritativoha disposto (con l'art. 13,comma 1) la modifica dell'art. 19,comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Legge 152/1975 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.