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Legge 152/1975

Art. 19 — Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/19parte di Legge 152/1975
Art. 19. Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

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