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Legge 152/1975

Art. 15 — L'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al f…

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/15parte di Legge 152/1975
Art. 15. L'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile".

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