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Legge 824/1973

Art. 9 — Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968,…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/9parte di Legge 824/1973
Art. 9. Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di eta' o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

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