Open·Parlamento
HomeNormeLegge 824/1973Art. 29
Legge 824/1973

Art. 29 — Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanzia…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/29parte di Legge 824/1973
Art. 29. Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 824/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.