Legge 824/1973
Art. 29 — Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanzia…
Art. 29. Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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