Legge 824/1973
Art. 15 — Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscrit…
Art. 15. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianita' e che siano raggiunti dai limiti di eta' o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di eta' o di servizio o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di eta' relativi al grado rivestito prima della promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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