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Legge 824/1973

Art. 13 — Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/13parte di Legge 824/1973
Art. 13. Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 114: "L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione". Art. 115: "I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio. Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia la valutazione o la promozione. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma".

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