Legge 1034/1971
Art. 8 — Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia…
Art. 8. Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per Pronunciare sulla questione principale. La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 8.
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