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Legge 1034/1971

Art. 50 — I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si ren…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/50parte di Legge 1034/1971
Art. 50. I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario. I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge. I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

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