Legge 1034/1971
Art. 4 — Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i …
Art. 4. Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 4.
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