Legge 1034/1971
Art. 30 — Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio
Art. 30. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi e' ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
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Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 10) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'art. 30.
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