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Legge 1034/1971

Art. 13 — I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/13parte di Legge 1034/1971
Art. 13. I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario. Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni: a) su domanda; b) in seguito ad avanzamento; c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita' prevista dalla legge; d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali. I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.

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