Legge 364/1970
Art. 26 — Applicazione della legge
Art. 26. (Applicazione della legge) L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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