Legge 364/1970
Art. 16 — Scopi dei consorzi
Art. 16. (Scopi dei consorzi). I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sara' in grado di apprestare di volta in volta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 102/03 — Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'abrogazione dell'art. 16.
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