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Legge 364/1970

Art. 13 — Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione

ELI /it/legge/1970/05/25/364/art/13parte di Legge 364/1970
Art. 13. (Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione). Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata. Secondo parametri che verranno fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate, verra' determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie. Il pagamento di detto contributo dovra' essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti - Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401). Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.

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