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Legge 615/1966

Art. 23 — Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficia…

ELI /it/legge/1966/07/13/615/art/23parte di Legge 615/1966
Art. 23. Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

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