Legge 615/1966
Art. 21 — Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in par…
Art. 21. Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 289, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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