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Legge 615/1966

Art. 21 — Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in par…

ELI /it/legge/1966/07/13/615/art/21parte di Legge 615/1966
Art. 21. Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

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