Legge 575/1965
Art. 4 — Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottopo…
Art. 4. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e' consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura; purche' trattasi di reato per il quale puo' essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo puo' essere raddoppiato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 575/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.