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Legge 1414/1964

Art. 33 — Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/33parte di Legge 1414/1964
Art. 33. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con la determinazione del Ministro per la difesa.

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