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Legge 1414/1964

Art. 27 — I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/27parte di Legge 1414/1964
Art. 27. I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi e' richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso in cui all'articolo 21 e' della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

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