Legge 1414/1964
Art. 27 — I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente…
Art. 27. I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi e' richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso in cui all'articolo 21 e' della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1414/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.