Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1414/1964Art. 22
Legge 1414/1964

Art. 22 — Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/22parte di Legge 1414/1964
Art. 22. Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento e' determinata dal Ministro per la difesa ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina e' ridotto fino durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio gia' trascorso alle armi. Il servizio e' sempre di un mese per: gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali; i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1414/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.