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Legge 1414/1964

Art. 2 — La nomina, ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla present…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/2parte di Legge 1414/1964
Art. 2. La nomina, ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio. Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento. Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Il Ministro per la difesa ha facolta' di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

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