Legge 1414/1964
Art. 15 — Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tr…
Art. 15. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti: a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dallo articolo 17; b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato; c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia, militare e della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato; d) dai giovani, di eta' non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianita' corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio i tenenti di cui alle lettere b) e c) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado. Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere a) e d) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali. I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non consegnano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera b) a tale numero non puo' superare il terzo dei posti messi a concorso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 574/09 — Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli autoritativoha disposto (con l'art. 18) la modifica dell'art. 15.
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