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Legge 1414/1964

Art. 13 — Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e v…

ELI /it/legge/1964/12/18/1414/art/13parte di Legge 1414/1964
Art. 13. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di: a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici; b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione allo esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti; c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari; d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari. Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge. I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimicifarmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

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