Legge 1414/1964
Art. 11 — Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussis…
Art. 11. Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente: a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge; b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito; c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito;oncorso per titoli ed esami. Il numero dei posti da mettere annualmente a con corso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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