Legge 447/1964
Art. 25 — L'articolo 23 del decreto-legge 1 luglio 1938, n
Art. 25. L'articolo 23 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento ordinario al grado di sergente puo' aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto tra i sottocapi "T.S.", "D" ed "L". I sottocapi "T.S." sono scrutinati per l'avanzamento quando contano 18 mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno del diciannovesimo mese di servizio. I sergenti "T.S." possono, al termine della ferma di leva, o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei. Essi assumono la denominazione di " sergenti raffermati di leva" e, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei. I sottocapi "L" o "D" sono scrutinati per l'avanzamento quando contano sette mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno dell'ottavo mese di servizio. I sergenti "L" o "D" possono essere scrutinati per l'avanzamento a secondo capo dopo dieci mesi di grado. Lo scrutinio ha luogo a scelta comparativa e la competente Commissione forma una unica graduatoria di merito di tutti i sergenti "L" o "D". Gli idonei sono iscritti in quadro di avanzamento in base a detta graduatoria e sono promossi al grado di secondo capo man mano che risultino disponibili nella forza organica dei secondi capi volontari in rafferma posti che, fino a quando gli stessi sergenti "L" o "D" non siano collocati in congedo, non possono essere ricoperti mediante promozione a secondo capo dei sergenti volontari ai vincoli di rafferma. La promozione a secondo capo e' conferita ai sergenti "L" o "D" con decorrenza dalla data di formazione dei posti disponibili e, in ogni caso, con data non anteriore al primo giorno del diciottesimo mese di servizio. I sergenti "L" o "D", che, sebbene idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, non abbiano potuto conseguire l'avanzamento stando in servizio di leva previa conferma del giudizio di idoneita' da parte della Commissione di avanzamento, sono promossi secondi capi all'atto del congedo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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