Legge 52/1963
Art. 31 — Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad app…
Art. 31. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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