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Legge 52/1963

Art. 27 — Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/27parte di Legge 52/1963
Art. 27. Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli Organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali gia' valutati.

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