Legge 52/1963
Art. 27 — Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il…
Art. 27. Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli Organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali gia' valutati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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