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Legge 52/1963

Art. 23 — Nell'anno 1963 e' raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/23parte di Legge 52/1963
Art. 23. Nell'anno 1963 e' raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unita' per i tenenti colonnelli del ruolo chimici; Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unita' l'eventuale frazione.

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