Legge 52/1963
Art. 21 — Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro per la d…
Art. 21. Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro per la difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi straordinari per titoli fra, gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria. Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'eta' di ventiquattro anni alla, data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di piloti d'aeroplano. I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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