Open·Parlamento
HomeNormeLegge 52/1963Art. 13
Legge 52/1963

Art. 13 — I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in se…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/13parte di Legge 52/1963
Art. 13. I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti. L'anzianita' assoluta decorre dalla data del decreto di nomina. L'anzianita' relativa 6 determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianita' relativa e' definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 52/1963 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.