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Legge 52/1963

Art. 11 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeron…

ELI /it/legge/1963/01/26/52/art/11parte di Legge 52/1963
Art. 11. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate, nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando, l'eta' di trenta anni. Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, e' richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, e' richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'istituto universitario navale di Napoli. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialita', dei posti messi a concorso.

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