Legge 52/1963
Art. 1 — Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli: ruolo ingegneri; ruolo chimic…
Art. 1. Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli: ruolo ingegneri; ruolo chimici; ruolo fisici; ruolo assistenti tecnici. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialita' stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede, altresi', a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialita' e a fissare le modalita' per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse. Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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