Legge 1852/1962
Art. 8 — L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, mi
Art. 8. L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, mi. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sostituito dal seguente: "Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata, e' accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purche' la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicala qui appresso: 1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento: 2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento. "L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facolta' di accordare lo abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1) ed al (6 per cento per quelli indicati al n. 2). "Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza. "Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, e' accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza e' contenuta nei limiti appresso indicati ed e' escluso il sospetto di illecita sottrazione: 1) prodotti petroliferi trasportati per via ma re p per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti: a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftetenici, liquidi: 2 per cento; b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: I per cento: 2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) 0,50 per cento. "L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettive, maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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