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Legge 1852/1962

Art. 5 — La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondent…

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/5parte di Legge 1852/1962
Art. 5. La benzina ammessa dall'allegata tabella A alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando e' destinata allo azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica limitatamente agli usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consunto, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze. Il Ministro per le finanze provvedera' a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica. Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, e' autorizzato altresi' a stabilire con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonche' a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti. Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati, di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'ispettorato agrario provinciale da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio designati dai rispettivi capi di ufficio nonche' da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentatiti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle Organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura. Il Comitato centrale e' presieduto da un ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed e' costituito da tre funzionari, oltre il presidente designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la industria e il commercio nonche' da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A,). I componenti dei Comitati provinciali e quelli del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

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