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Legge 1852/1962

Art. 23 — Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dal…

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/23parte di Legge 1852/1962
Art. 23. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data restera' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

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