Legge 1852/1962
Art. 23 — Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dal…
Art. 23. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data restera' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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