Legge 1852/1962
Art. 21 — L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n
Art. 21. L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a; termini dell'articolo 1, e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso non inferiore a lire 300.000. "Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonche' delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze dei registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantita' eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza, riscontrata non supera Il per cento rapportato alla quantita' estratta l'esercente e' punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. "Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti: a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantita' estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico: b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica. "Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza. "Non costituisce irregolarita', agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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