Legge 1852/1962
Art. 19 — L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 Febbraio 1939, n
Art. 19. L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 Febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo colonia dell'articolo 15 si applica l'ammenda,: a) non minore del decimo ne' maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione; b) non minore della meta' ne' maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata. "La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione. "Qualora si riscontrino differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere lo abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave. "La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui e' stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1852/1962 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.