Legge 1852/1962
Art. 16 — Chiunque detiene, in quantita' superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsi…
Art. 16. Chiunque detiene, in quantita' superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantita' e la qualita' dei prodotti nonche' l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo I del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474. Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi gia' produce i prodotti stessi. L'ufficio tecnico, verificata la regolarita' della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta, deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata la indennita', di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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