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Legge 1852/1962

Art. 10 — Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/10parte di Legge 1852/1962
Art. 10. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 8, 9 e 19 della presente legge, si applicano, agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprieta' privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per mezzo di oleodotti, ovvero per ferrovia (in cisterne ferroviarie ed in carri ferroviari completi).

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